Penale

Indagini difensive

Lo Studio Legale Bruschetti Tantussi è in grado di espletare indagini difensive nell’interesse della persona offesa dal reato, dell’indagato e dell’imputato.

Tali attività consistono nell’acquisizione degli elementi di prova a favore dell’assistito e sono finalizzate all’utilizzo degli stessi per la presentazione istanze al Giudice, come la richiesta di revoca di misure cautelari, o più in generale, per la difesa dell’imputato nella fase processuale.

In particolare, lo studio è in grado di effettuare colloqui documentati e ricevere dichiarazioni scritte ed autenticate dalle persone informate sui fatti, così da poterne utilizzare i contenuti nel momento in cui tali persone saranno citate in giudizio come testimoni.

Inoltre, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, gli Avvocati dello studio possono:

  • acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione
  • accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico
  • effettuare gli accertamenti tecnici su cose o luoghi oggetto di indagine al fine di procedere alla descrizione, o a rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi .

Grazie alla collaborazione con i nostri esperti di fiducia in ambito informatico, lo Studio è inoltre in grado di effettuare indagini su dispositivi come smartphone, computer o tablet, ad esempio per verificare se sono stati effettuati accessi abusivi o se sono sottoposti a forme di controllo a distanza (c.d. root). Si tratta di attività particolarmente utili per acquisire prove dei reati di minaccia, maltrattamenti, atti persecutori (c.d. stalking), oltre ai reati a sfondo sessuale, tra cui l’ipotesi, recentemente introdotta, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex art. 612-ter c..p. (revenge porn).

Le attività di investigazione difensiva possono essere effettuate sia prima dell’instaurazione del procedimento penale (indagini preventive) che durante la fase pre-processuale e processuale

Gli atti e le dichiarazioni acquisite nell’attività investigativa saranno successivamente utilizzabili in giudizio: essi confluiscono infatti nel c.d. “fascicolo del difensore” ed i relativi elementi di prova favorevoli all’assistito ivi contenuti potranno essere presentati:

  • Al Pubblico Ministero;
  • Al Giudice per le Indagini preliminari o dell’udienza preliminare;
  • Al Giudice indipendentemente dal fatto che debba o meno prendere una decisione

Quanto alle dichiarazioni acquisite varranno poi le regole generali per le dichiarazioni contenute nel fascicolo del dibattimento sono utilizzabili:

  • Nelle Indagini preliminari;
  • Per la decisione dell’udienza preliminare;
  • Per la decisione nei riti speciali del decreto penale, patteggiamento e del giudizio abbreviato.
  • Nel dibattimento per le contestazioni (art. 500 C.p.p.); per la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 C.p.p.) e per la lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare (art. 513 C.p.p.).

Infine gli eventuali atti non ripetibili, come gli accertamenti tecnici urgenti effettuati dal difensore, saranno inseriti nel fascicolo del dibattimento e portati quindi a conoscenza del giudice dibattimentale.