Civile

Infortunistica stradale

Sei vittima di un sinistro stradale? Puoi ricevere assistenza dal mio Studio per ottenere il risarcimento dei danni dalle Compagnie assicurative, dalla Pubblica Amministrazione, senza alcun anticipo dei compensi legali.

Lo studio legale dell’Avvocato Maria Bruschetti offre consulenza legale curando particolarmente l’ infortunistica stradale e quindi casi di incidenti con danno fisico. Vengono offerti servizi di consulenza e patrocinio in ordine a tutte le attività necessarie al conseguimento del risarcimento, dalla predisposizione della richiesta danni alla compagnia d’assicurazione, alla valutazione dell’entità del danno sia esso materiale sia esso fisico.

Danni materiali, fisici e accessori

Relativamente al settore dell’infortunistica lo Studio offre servizi di consulenza ed assistenza professionale atta alla tutela e all’ottenimento del risarcimento del danno in materia di responsabilità civile con particolare attenzione a quelli in ambito di infortunistica stradale quali quelli direttamente connessi all’evento come il danno materiale, quello fisico e da mancato guadagno, ivi comprese la tutela dei così detti danni accessori, come ad esempio: il danno esistenziale, ed il danno da fermo tecnico predisponendo i relativi adempimenti.

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale si verifica nel momento in cui vi è un danno che colpisce la sfera patrimoniale del soggetto e viene risarcito ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile.

Danno biologico

La figura del danno biologico è venuta creandosi nel corso degli anni ad opera della giurisprudenza e si è affiancata alle figure del danno patrimoniale e del danno morale previste dalla legge. Definizione di “danno biologico”: “Menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”. La risarcibilità di tale voce di danno, rilevano le Sezioni Unite, si sottrae alla prova testimoniale, documentale o presuntiva, giacché essa non può prescindere dall’accertamento medico-legale, mentre la sua quantificazione, stante l’uniformità dei criteri medico-legali applicabili alla lesione dell’integrità psico-fisica, è effettuata attraverso il sistema tabellare, senza necessità alcuna di precise indicazioni ed allegazioni ad opera del danneggiato.

Danno esistenziale

Il danno esistenziale è quello derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione dell’integrità psicofisica. Il danno esistenziale si differenzierebbe dalle altre tipologie di danno (danno fisico, danno biologico), e precisamente: dal danno patrimoniale, poiché non è determinato da un pregiudizio economico di qualsiasi natura; dal danno morale perché l’azione compiuta dal responsabile può non integrare gli estremi di un reato e perché non consiste in una sofferenza ma in una privazione di un’attività concreta.

Danno da fermo

Il danno da fermo è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo: trattasi infatti di quel danno che corrisponde alla mancata utilizzazione del veicolo forzatamente fermo per colpa altrui. Il danno da fermo può configurarsi sia quale danno emergente sia quale lucro cessante: si dà il primo caso quando il mancato utilizzo del mezzo costringa il proprietario all’esborso di somme di denaro, mentre si versa nella seconda ipotesi quando, a causa della mancata utilizzazione del veicolo, si determini una perdita nel patrimonio del proprietario dello stesso, pertanto il fermo è rappresentato dal lasso di tempo strettamente necessario per eseguire a regola d’arte le riparazioni del danno causato dal sinistro. Il fermo tecnico può presentarsi altresì quale danno emergente causato dalle spese di noleggio di altra auto in sostituzione di quella in riparazione, per il tempo necessario al ripristino. Tali spese debbono essere provate dall’avente diritto e sono risarcibili solo limitatamente al periodo strettamente necessario per la rimessione in pristino dell’autovettura danneggiata.

Menomazione psico-fisica

Menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La risarcibilità di tale voce di danno, rilevano le Sezioni Unite, si sottrae alla prova testimoniale, documentale o presuntiva, giacché essa non può prescindere dall’accertamento medico-legale, mentre la sua quantificazione, stante l’uniformità dei criteri medico-legali applicabili alla lesione dell’integrità psico-fisica, è effettuata attraverso il sistema tabellare, senza necessità alcuna di precise indicazioni ed allegazioni ad opera del danneggiato.