Civile

Separazioni e divorzio

Hai un matrimonio in crisi e vuoi evitare un contenzioso in tribunale? Ti aiutiamo a raggiungere un accordo di Separazione consensuale senza conflitti, oppure un accordo di negoziazione assistita con il coniuge evitando le aule del tribunale.

Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Poiché la distinzione tra le due fattispecie non è intuitiva, è opportuno chiarire in che cosa questa consista.

Separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali. La separazione è una situazione transitoria alla quale si perviene nei casi in cui il matrimonio entra in crisi e la convivenza diventa problematica per tutti quei fatti che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151, 1°co. c.c.). Vale la pena ricordare che oggi, diversamente dal passato, la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale e infatti la separazione non fa venir meno lo status giuridico di coniuge, si limita a sospendere alcuni effetti del matrimonio in attesa di una decisione definitiva che potrà risolversi con una riconciliazione dei coniugi, se ce ne saranno gli estremi, oppure nello scioglimento definitivo del rapporto di convivenza matrimoniale con un provvedimento di divorzio.

La separazione, pur essendo un rimedio temporaneo, incide fin da subito su alcuni effetti propri del matrimonio, tra le conseguenze principali si può ricordare lo scioglimento della comunione legale dei beni (situazione per la quale la proprietà e gli diritti reale spettavano in comune ai due coniugi) e la cessazione degli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Alcuni effetti del matrimonio, sia pur disciplinati in modo specifico, permangono anche con la separazione. Perdurano, ad esempio, il dovere di contribuire alle spese nell’interesse della famiglia, il dovere di mantenere il coniuge più debole e il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole. Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, questa però non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per addivenire al divorzio.

A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. La separazione legale dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale è l’istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale, quindi, comporta la conclusione di un accordo tra i coniugi che investa le questioni fondamentali come i diritti patrimoniali, l’eventuale mantenimento del coniuge debole, i diritti di visita e mantenimento della prole, l’assegnazione della casa coniugale. Alla separazione giudiziale, che può essere richiesta anche da uno solo dei coniugi, si ricorre invece nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi risulta impossibile addivenire ad una separazione consensuale. In tal caso, vista l’impossibilità di trovare un accordo, i termini della separazione saranno decisi dal giudice. In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, collaborazione tra i coniugi, mantenimento e cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi.

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi (Art. 156 c.c.)

Il coniuge al quale la separazione non è addebitabile ha diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento se non dispone di redditi propri. Attualmente la giurisprudenza sul punto in esame ha radicalmente mutato il precedente orientamento, consolidato nel tempo, in forza del quale, anche in caso di separazione e non solo di divorzio, al coniuge non deve essere più garantito il tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, talché per ottenere l’attribuzione di un assegno di mantenimento occorre dimostrare di non essere economicamente in grado di mantenersi e di non avere quindi redditi propri. Si fa quindi riferimento al principio di auto responsabilità che trova fondamento nella valutazione dei redditi di entrambi i coniugi e non nel tenore di vita assicurato al coniuge durante l’arco di vita matrimoniale, dando applicazione al principio cui la corte di Cassazione si è ispirata nella ormai nota Sent. della corte di Cassazione n.11504/17.

Lo Studio Legale dell’Avv. Maria Bruschetti offre la propria assistenza e consulenza legale sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale di proposizione dei procedimenti di separazione personale e divorzio, nell’ambito dei quali è necessario affrontare problematiche inerenti alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e alla tutela dei figli, ivi comprese le procedure dinanzi al Giudice Tutelare in materia di potestà genitoriale e quelle necessarie ad ottenere coattivamente il rispetto dell’obbligo di mantenimento dei figli a seguito della cessazione del vincolo matrimoniale.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

La legge n.55 del 2015 (cosiddetto DIVORZIO BREVE) ha ridotto i tempi necessari per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se la separazione è consensuale, ovvero se entrambi i coniugi sono consenzienti ed hanno trovato tra di loro un accordo su tutte le questioni,per proporre il ricorso di divorzio sono sufficienti 6 mesi, anche in presenza di figli. I tempi decorrono dal momento in cui i coniugi si presentano per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale per intraprendere formalmente la procedura di separazione. Una ulteriore ed importante novità è riguarda lo scioglimento della comunione dei beni.

Con la vecchia legge era necessario attendere il compiersi di tutta la procedura, ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Ciò poteva comportare, nei casi di litigio fra i coniugi, non pochi problemi circa gli atti di disposizione del patrimonio. Con la nuova legge i tempi si accorciano. Ora, per le separazioni consensuali, lo scioglimento della comunione dei beni avviene già nel momento in cui i coniugi sottoscrivono il verbale di separazione omologato, quindi all’inizio della procedura. Nel caso di separazione giudiziale la comunione dei beni si scioglie quando il Presidente del Tribunale autorizza la coppia a vivere separata. In ogni caso, dunque, lo scioglimento della comunione avviene assai prima di quanto non avvenisse con la vecchia procedura, nel corso della quale le questioni patrimoniali in comune si trascinavano a lungo e fino alla pronuncia della sentenza di divorzio. L’Avv. Bruschetti presta la propria assistenza legale sia nelle procedure di divorzio congiunto (presentato su istanza di entrambi i coniugi, nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano già raggiunto accordi sulle condizioni alle quali richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia tutelando una sola parte in un giudizio contenzioso, nel’ipotesi di mancato accordo sulle suddette condizioni.