Civile

Filiazione legittima

La filiazione è la situazione che intercorre tra una persona e ciascuno dei suoi genitori e implica una tutela immediata ed esclusiva. È necessario distinguere lo stato sostanziale di filiazione da quello formale, che si acquisisce in tempi e modalità differenti.

Stato di filiazione

Lo stato di filiazione si diversifica in:

È necessario distinguere lo stato sostanziale di filiazione da quello formale, che si acquisisce in tempi e modalità differenti. La nostra Costituzione tutela la filiazione legittima, naturale, adottiva e riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, confermando l’importante ruolo che ricopre la famiglia all’interno della società e dello Stato. Il nostro ordinamento disciplina la filiazione legittima, l’accertamento della filiazione legittima, le impugnative delle false indicazioni contenute nell’atto di nascita, l’azione di contestazione dello stato risultante dall’atto di nascita, l’azione di disconoscimento di paternità, l’azione di reclamo, la filiazione naturale, l’accertamento della filiazione naturale mediante riconoscimento nella formazione dell’atto di nascita, altre forme di riconoscimento del figlio naturale, l’accertamento giudiziale della maternità o della paternità naturale, la legittimazione per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice, le azioni di contestazione della legittimazione, la filiazione adottiva, l’adozione di minori, l’adozione di persone maggiori di età.
Il legislatore intende garantire ad ogni figlio legittimo, naturale, adottivo una vita dignitosa, sancendo il diritto – dovere di ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli nel rispetto della loro sensibilità e della loro inclinazione naturale, e allo stesso tempo intende tutelare i diritti e la serenità della famiglia legittima.

Filiazione legittima e naturale

La completa equiparazione tra i figli legittimi ed i figli naturali è l’obiettivo al quale mirano le nuove norme in materia di riconoscimento dei figli naturali contenute nella Legge 10 dicembre 2012, n. 219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293. Il codice civile e le disposizioni transitorie, a seguito dell’introduzione di tale riforma, vengono pertanto così modificate:

Riconoscimento dei figli – L’articolo 74 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, e ciò sia per i figli nati nel matrimonio, sia per quelli nati fuori da esso, sia nel caso di adozione. Il vincolo di parentela non sorge invece nei casi di adozione di persone maggiori di età’, di cui agli articoli 291 e seguenti»;

Stato giuridico dei figli – L’articolo 315 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

Filiazione legittima

Per figlio legittimo e filiazione legittima, si intendono, nel diritto quei particolari rapporti legalmente riconosciuti, intercorrenti tra genitori e prole concepita o nata durante il matrimonio (civile, concordatario, acattolico che abbia comunque effetti sul piano civile). Il figlio legittimo è quindi sostanzialmente il figlio concepito e nato in costanza di matrimonio tra due persone, marito e moglie, legalmente, efficacemente e validamente unite da vincolo matrimoniale (presupponendone una legittimità inconfutabile quando la nascita sia avvenuta dopo il 180° giorno e prima del 300° giorno di eventuale annullamento del matrimonio), a differenza del figlio naturale, concepito e nato non durante un rapporto matrimoniale.

Assistenza legale

Alla luce delle nuove disposizioni normative lo Studio offre assistenza legale nell’ambito di tutte le procedure di volontaria giurisdizione in materia di riconoscimento e disconoscimento di paternità, decadenza della potestà genitoriale, tutela dei diritti di successione dei figli nati fuori dal matrimonio così come tutela il diritto dei figli nati fuori dal matrimonio a vedersi garantito il diritto al mantenimento da parte del genitore naturale.

Dovere e diritto del genitore

L’art. 30 Cost. prevede il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Stabilisce, altresì, che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Il nostro ordinamento prevede gli strumenti per tutelare i diritti dei figli naturali. Ai fini dell’accertamento del rapporto biologico di paternità, sono ammesse le prove genetiche ed ematologiche. Il presunto padre, d’altro canto, può esercitare l’azione di disconoscimento di paternità in presenza di determinate condizioni.

Concepimento

Per quanto riguarda il caso di concepimento, la legge italiana presume legittimo il figlio nato almeno 180 giorni dopo la celebrazione delle nozze e 300 giorni prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale, ma ad ogni modo il padre, la madre o il curatore del figlio o lui stesso se ha compiuto 18 anni possono esercitare l’azione di disconoscimento della paternità.

Disconoscimento

Per ottenere tale disconoscimento hanno l’onere di provare che in quel periodo i coniugi non coabitavano, o che il marito era affetto da impotenza, o che la moglie aveva commesso adulterio tenendo nascosti gravidanza e parto al marito, oppure dimostrando che il figlio presenta caratteristiche genetiche incompatibili con quelle del presunto padre.

Nascita

Per quanto riguarda il caso di nascita, il figlio deve essere nato dopo le nozze, ma entro 180 giorni dalla celebrazione, e pur presumendosi concepito prima del matrimonio, l’art. 233 lo riconosce legittimo salvo la prova di disconoscimento.