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Il Tribunale di Pisa sulle misure restrittive da Covid-19: D.p.c.m. e dichiarazione dello Stato d’Emergenza sono illegittimi.

Il Tribunale di Pisa sulle misure restrittive da Covid-19: D.p.c.m. e dichiarazione dello Stato d’Emergenza sono illegittimi.

IL FATTO

In data 19 marzo 2020, in costanza delle restrizioni alla circolazione previste con D.p.c.m. 8 marzo 2020, una pattuglia dei Carabinieri in servizio anti-rapina, svolto in abiti civili e con vettura civetta, fermava due soggetti a bordo di uno scooter.

Nonostante l’intimazione dell’alt, il conducente del motociclo riusciva tuttavia a darsi alla fuga. A seguito di alcune ricerche, sia il conducente che il fuggitivo venivano tuttavia identificati dai militari e, successivamente, citati a giudizio con l’accusa di resistenza a p.u. (il primo) ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità per ragioni di sicurezza pubblica. 

LA DECISIONE

All’esito del giudizio, il Tribunale di Pisa emetteva sentenza di condanna per il primo capo di imputazione, assolvendo invece entrambi gli imputati dalla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. con la formula di proscioglimento “il fatto non sussiste”. 

Sotto quest’ultimo profilo, l’articolata motivazione del giudice di primo grado muove dall’illegittimità dei provvedimenti restrittivi adottati dall’autorità per far fronte all’epidemia.

In sintesi, il giudice ha infatti ritenuto illegittimi e, dunque, nel caso di specie, disapplicabili:

  • la Delibera del C.d.M. 30.01.2020 per violazione dell’art. 78 Cost., stante insussistenza di poteri in capo al governo per la dichiarazione dello Stato d’Emergenza e per violazione degli artt. 7 e 24 del Codice della Protezione Civile, norme che legittimano tale dichiarazione solo in caso di “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” e non, in presenza del “rischio sanitario” richiamato nel provvedimento stesso
  • Il D.p.c.m. 8 marzo 2020 per contrasto con gli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 76 e 77 della Costituzione, disposizioni che sanciscono, tra le altre, la libertà di circolazione, la libertà di riunione e, soprattutto, l’inviolabilità della libertà personale. 

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, il D.p.c.m. dell’8 marzo 2020, attraverso la sostanziale imposizione della permanenza domiciliare sull’intero territorio nazionale, costituirebbe una palese violazione la riserva di giurisdizione posta dal Costituente in materia di restrizioni alla libertà di movimento, la quale, a mente dell’art. 13 Cost., può essere limitata soltanto “per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge”.

Più in generale, inoltre, tanto le misure restrittive del D.p.c.m. 8 marzo, quanto le disposizioni delega dell’atto presupposto, il D.L. 6 febbraio 2020, base normativa dei provvedimenti del Presidente del Consiglio, si porrebbero in contrasto con la riserva di legge in materia di libertà di circolazione: la riserva di legge assoluta sancita dall’art. 16 Cost., osserva il giudice estensore, rende infatti illegittime le restrizioni imposte attraverso fonti di rango secondario, quali i D.p.c.m., e le relative norme autorizzative di rango primario, nella misura in cui conferiscono al Governo un potere di adottare provvedimenti atipici e dal contenuto libero, con conseguente “vulnus ed elusione” della stessa riserva di legge sulle limitazioni alla libertà di circolazione.

In tale contesto di illegittimità, il D.p.c.m. 8 marzo 2020, presupposto della contestata fattispecie di cui all’art. 650 c.p., presenterebbe peraltro un’ulteriore vizio di invalidità: le misure ivi previste, infatti, concernendo l’intero territorio nazionale, eccederebbero la stessa delega di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del 2020, disposizione che consentiva l’adozione di restrizioni soltanto nelle c.d. “Zone Rosse”, e non sull’intero territorio nazionale come previsto dal D.p.c.m.

Sulla base di tali considerazioni, conclude il Giudice di merito, entrambi gli imputati debbono essere assolti dalla contestata contravvenzione di cui all’art. 650 con formula piena, poichè il fatto non sussiste, e non con la meno favorevole “il fatto non costituisce più reato”, richiesta dal P.M.: pur essendo intervenuta la depenalizzazione delle condotte violatrici del misure dell’emergenza sanitaria (art. 4 D.L. n. 19/2020), dalla disapplicazione in concreto del d.p.c.m. 8 marzo 2020 discende infatti l’inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile agli imputati.

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